Obiettivi
Il corso qualifica la figura professionale dell'Ispettore di Centro Revisioni Veicoli nel rispetto dell’accordo Stato-Regioni n. 65 del 17/04/2019.
L'Ispettore dei Centri Revisione assolve alla funzione di controllo e verifica del processo di revisione dei veicoli, presenziando in tutte le fasi e certificando personalmente la verifica finale ai fini della sicurezza del veicolo su strada.
Corso erogato con la collaborazione di Egaf - partner didattico
Programma corso
- Modulo A - 120 ore
Modalità: modulo teorico erogato online (59 ore) e in presenza (59 ore di teori in presenza + 1 ora di prova finale)
Obbligo di partecipazione: modulo necessario per i candidati non in possesso della laurea, per poter accede al modulo B
Costo del corso: 1250 € (pagamento dilazionabile in 2 rate)
- Modulo B - 176 ore
Modalità: teoria online (76 ore), teoria in presenza (76 ore + 2 ore di prova finale) e pratica in presenza in laboratorio (22 ore).
Destinatari: modulo destinato ai laureati in Ingegneria triennale meccanica o magistrale in ingegneria e per chi abbia superato il modulo A
Obbligo di partecipazione: modulo obbligatorio per l’abilitazione all’esame presso M.C.T.C da Ispettore dei centri di controllo (controlli tecnici per i veicoli fino a 16 posti e fino a 35 Q.li).
- Modulo C - 50 ore
Modalità: teoria online (21 ore), teoria in presenza (21 ore + 2 ore prova finale) e attività pratica di laboratorio (6 ore)
Destinatari: candidati già in possesso dell'abilitazione da Ispettore delle Revisione (attestati dei moduli A e B + superamento esame) o Ex Responsabili Tecnici delle Revisioni ora Ispettori Ope Legis
Obbligo: corso necessario per gli ispettori che intendano estensione abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli con m.c.p.c. superiore a 35 Q.li , rivolto a Ispettori autorizzati o già abilitati alla data del 20/05/2018 (D .L. n. 214/2017)
Prerequisiti per l'iscrizione
Per essere ammeso all'esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere raggiunto la maggiore età
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali
f) essere in possesso di uno dei titoli di studio tra quelli previsti dalla normativa vigente in aggiunta un periodo di esperienza della durata di 3 anni (diplomati) o 6 mesi (per i laureati) a seconda del titolo di studio posseduto.
Destinatari: candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza, conformemente a quanto previsto dalla Deliberazione Regionale del 17 Dicembre 2021 - n.6-3786:
- diploma liceo scientifico;
- diplomi quinquennali rilasciati da istituiti tecnici, settore tecnologico;
- diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/Artigianato indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica;
- Diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2022 di "Tecnico riparatore dei veicoli a Motore"
- altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge
- laurea triennale in ingegneria meccanica
- laurea magistrale (o vecchio ordinamento) in Ingegneria
Esperienza: periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
- officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- centri di controllo;
- aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
- Università o Istituti scolastici superiori.
La durata minima temporale del periodo di tirocinio o di lavoro o ricerca è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
- complessivamente tre anni per i diplomi;
- complessivamente sei mesi per le lauree.
L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall’azienda, o dall’ente abilitato, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.